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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA |
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L'IGT è il riconoscimento di qualità attribuita dalla Legge 164/92 ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie. Art. 1 (Legge 164/92) - Denominazione d'origine e Indicazione Geografica Tipica 1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. 2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. 3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge. 4. Le "bevande di fantasia a base di vino" le "bevande di fantasia proveniente dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione. |
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